Asporto e delivery, IVA al 10% approvata.
Legge bilancio 2021 approva iva al 10% per asporto e delivery
Dopo i tanti dibattiti ed i botta e risposta di Agenzia delle Entrate e Governo, si è finalmente arrivati ad una legge di Bilancio 2021 che ha portato ad una importante nuova interpretazione delle norme già esistenti riguardo la ristorazione: l’aliquota IVA del 10% per asporto e consegna.
Il comma 40 dell'articolo 1 sezione I della legge di Bilancio 2021 assoggetta all’aliquota IVA del 10% le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Si tratterebbe di norma di interpretazione autentica, che non va a costituire una modifica normativa bensì una interpretazione con forza di Legge di norme già esistenti, avendo dunque valore retroattivo.
Il problema veniva a crearsi perché fino a prima di questo 2021 asporto e delivery erano considerati cessione di beni alimentari, per cui i ristoratori erano obbligati ad applicare aliquote diverse per ogni bene ceduto. Con le evoluzioni e le dinamiche che ci siamo trovati ad affrontare per l’emergenza sanitaria da pandemia è stato possibile considerare l’asporto e la consegna a domicilio come delle modalità integrative di svolgimento dell’attività di ristorazione: si è riusciti quindi a decretare che fosse possibile utilizzare la stessa aliquota prevista per la somministrazione.
Dopo che uno dei sottosegretari del MEF aveva sollevato la questione in Commissione Finanze e che l’intervento dell’Agenzia delle Entrate si era dichiarato a sfavore (in maniera motivata), si è esposto in maniera concreta il Parlamento, in sede di Legge di Bilancio 2021, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione. Infatti basandosi sulle norme esistenti, l’intervento dell’esecutivo non poteva essere abbastanza per risolvere una questione come questa con la sola formulazione orale.
I prodotti coinvolti sono “solo piatti pronti e preparati al momento per essere immediatamente consumati, per essere consegnati a domicilio, per essere acquistati e portati via (asporto).”
Per questa ragione sono escluse le bevande, alle quali dovranno essere applicate le aliquote ordinarie. E lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate sopra.
La spiegazione sta nel fatto che la norma non assimila l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione (che è una prestazione di servizi comprensivo di prestazioni di fare, come il consumo in loco, e di prestazioni di dare, come la cessione di beni alimentari di qualsiasi caratteristica), ma assoggetta a una aliquota del 10% i piatti pronti e preparati al momento per il loro consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio, stabilendo quindi un perimetro sul cosa, sul quando e sul come.
Essendo retroattiva questa “nuova legge” va a sanare il comportamento di quei ristoratori che hanno, anche in passato, assoggettato all’aliquota IVA del 10% le pietanze oggetto della norma.