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Contrordine: Campania dal 4 maggio via libera al cibo da asporto senza fasce orarie

Contrordine De Luca: Dal 4 maggio via libera al cibo da asporto senza fasce orarie

Contrordine: Campania dal 4 maggio via libera al cibo da asporto senza fasce orarie

Era arrivata ieri in tarda serata la direttiva che liberalizzava le fasce orarie per le consegne a domicilio, ma vietava ancora l'asporto di generi alimentari nella regione Campania, decisione che aveva creato malumori in quanto giudicata ( a buon ragione ) discriminante verso il settore della ristorazione.

Dopo una riunione con le Camere di Commercio di tutte le provincie, la decisione è arrivata: Dal 4 maggio sarà consentito il cibo d'asporto.

Nessuna fascia oraria, come del resto già previsto nell'ordinanza emessa ieri sera che contemplava solo e ancora le consegne a domicilio. Dal 4 maggio dunque ristoranti, pizzerie, pub e tutti gli esercizi che vendono prodotti gastronomici potranno attivare il servizio di asporto garantendo che la vendita avvenga comunque solo dietro prenotazione telefonica o on line, che le file all'esterno dei locali siano organizzate nel rispetto delle distanze e che i clienti indossino sempre la mascherina.

Sarà vietato consumare all'esterno degli esercizi commerciali e non si potrà in nessun modo entrare nei locali, le vendite avverranno per via telefonica o tramite ordini online. Regole che secondo il presidente De Luca devono sono a tutela non soltanto dei clienti ma anche degli esercenti.

Restano le preoccupazioni per l'aerea della città di Napoli ad alta densità abitativa dove il distanziamento sociale potrà risultare difficile da far osservare.

Questo il testo pubblicato dalla Regione Campania

COVID-19, RIPRENDE L'ATTIVITA' DI ASPORTO
RIPRENDE LA MOBILITA' URBANA.
FIDUCIA NEI CITTADINI E NEL LORO SENSO DI RESPONSABILITÀ

🔴 #CORONAVIRUS: come comunicato nell'ultima ordinanza, si è svolto questa mattina l'incontro di merito con la task force e i rappresentanti delle Camere di Commercio della Campania - presenti Ciro Fiola (Napoli), Andrea Prete (Salerno), Tommaso de Simone (Caserta), Oreste La Stella (Avellino), Antonio Campese (Benevento) - per affrontare la questione della vendita con asporto.
Si è decisa la riapertura all'attività dell'asporto sulla base di queste norme:
1) Il servizio viene svolto sulla base di prenotazioni telefoniche o online;
2) il banco vendita sarà posto all'ingresso dell'esercizio commerciale;
3) i gestori sono responsabili del distanziamento sociale e anche di quello di eventuali riders per il delivery;
4) è assolutamente obbligatorio l'uso da parte del personale di mascherine e guanti;
5) il mancato rispetto delle norme comporterà la chiusura per una settimana del locale.

È un atto di fiducia sul senso di responsabilità di tutti. Rimane l'obbligo per ognuno di contribuire alla non diffusione dell'epidemia. Si farà alla fine della prossima settimana una verifica. Eventuali comportamenti errati porterebbero alla revoca di queste decisioni.

- Si è deciso inoltre, anche in conseguenza delle decisioni di questa mattina, di eliminare le fasce orarie in cui era consentita l'uscita dei cittadini. Rimane in vigore la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata a quanti intendono svolgere attività sportiva anche con corsa veloce e senza mascherina (jogging), rispettando comunque il distanziamento sociale.

- Si ribadisce per quanto riguarda la nautica, che sono consentite le attività di manutenzione e rimessaggio e anche la consegna delle imbarcazioni.

- Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purché vengano garantite pienamente tutte l’esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell'attività già da lunedì.

Per approfondire:

L'ordinanza del 4 maggio

Con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 10 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

- di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente

determinazione.

1.2. E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.

1.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:

- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

- autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.

1.4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.

1.5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all’utenza.

1.6 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.

1.7. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.

1.8. Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

1.9. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni di cui al precedente punto 1.6 e 1.7, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e - ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.

1.10 E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a decorrere dalla data del 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

2. E’ fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall’estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi indicati ai precedenti 1.1 e 1.3.

3. Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e sulle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero – ove consentito dalle vigenti disposizioni statali- che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

4.E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.

5. E’ consentito svolgere individualmente attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020) in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti- nelle seguenti fasce orarie:

- ore 6,30-8,30;

- ore 19,00-22,00.

Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

6. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Resta vietata la vendita con asporto, nelle more della definizione, anche con l’Unità di crisi regionale, delle misure organizzative volte ad evitare assembramenti e conseguenziale aumento del rischio epidemiologico.

7. E’ consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti sino al 3 maggio 2020, e salvo l’obbligo di osservanza delle misure precauzionali adottate con il documento Allegato 2 all’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 di pari data.

8. Sono approvate le Misure precauzionali relative all’attività di trasporto pubblico allegate sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

9.Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni).