Coronavirus. Da Milano a Venezia niente cena in ristoranti o pizzerie. Locali aperti fino alle 18 poi si chiude
Nuove restrizioni per la ristorazione disposte dal Governo per il coronavirus
A Milano e in tutta la Lombardia come pure nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia si può mangiare nei ristoranti e nelle pizzerie solo fino alle 18.
Coprifuoco totale nelle ore serali e notturne.
Ecco alla lettera quanto disposto dal nuovo Dpcm emanato nella notte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al fine di fronteggiare l'epidemia di Covid19: « sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse».
Si tratta di disposizioni che limitano la vita, ma se applicate correttamente possono sicuramente contenere il diffondersi dell'epidemia.
Nel resto d'Italia, sperando che non si accendano nuovi focolai ecco quanto disposto per i locali come bar, ristoranti, pizzerie: « sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;.e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell ‘attività in caso di violazione;f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori».