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Coronavirus: una nuova ordinanza del Governatore De Luca più permissiva su delivery e attività motorie in Campania

Il governatore Vincenzo De Luca emette una nuova ordinanza più permissiva per il delivery e le attività motorie in Campania

Coronavirus: una nuova ordinanza del Governatore De Luca più permissiva su delivery e attività motorie in Campania

Pochi minuti fa, la regione Campania ed il governatore De Luca hanno firmato e comunicato una modifica di ordinanza. Si tratta dell’ordinanza del 22 Aprile che riguarda la possibilità delle consegne a domicilio da Lunedì 27 Aprile.

ORARI

Le modalità restano sempre quelle di consegna a domicilio previa ordinazione telefonica o online.

Le nuove regole prevedono un ampliamento dell’orario di consegna: infatti per bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, le consegne potranno essere dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00.

Mentre per ristoranti e pizzeria sarà possibile svolgere il servizio dalle 16,00 ed effettuare l’ultima corsa alle 23,00.

Dunque negli orari non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.

PRECAUZIONI E DPI

“1- Premesse e richiamate tutte le normative che disciplinano l'igiene e la sicurezza degli alimenti secondo i piani di autocontrollo previsti dalla HACCP, per i servizi di ristorazione nei locali devono essere sempre garantite le condizioni di sicurezza tra i dipendenti distanziando le postazioni di lavoro e modificando turni per ridurre il numero di persone presenti contemporaneamente negli ambienti dove si prepara il cibo. I lavoratori devono essere formati e sensibilizzati sulle nuove norme e sulla necessità di garantire misure igieniche più stringenti (lavare le mani più spesso del solito, non toccare il volto, ecc), mentre gli utensili e le superfici della cucina devono essere igienizzati con maggiore frequenza. Per garantire la sicurezza dei dipendenti, i datori di lavoro devono fornire appositi dispositivi di protezione, cioe mascherine e, ove possibile utilizzare, quanti.

2- Per quanto riguarda i fornitori, deve essere limitato a persone esterne ed evitato il contatto tre questi e i dipendenti. Devono essere fissate fasce orarie in cui possono essere eseguite le consegne delle materie prime, favorendo la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica.

3- Per quanto riguarda la consegna a domicilio, deve essere mantenuta una separazione dei locali di preparazione del cibo da quelli destinati al ritiro da parte dei grassi, e devono essere gestiti zaini o componenti termici per rispettare la temperatura di conservazione in sicurezza del cibo. La cura delle parti deve essere portata nel sanificare i mezzi ed i contenitori per il trasporto. Il fattorino deve indossare i dispositivi di protezione individuale, cioè maschera e guanti monouso; il destinatario della consegna dovrà indossare guanti e guanti monouso in caso di pagamento in tanti. Nel caso di pagamento on line la consegna potrà essere inviata dal prodotto all'esterno del domicilio del destinatario che potrà essere ritirato quando il fattorino si sarà allontanato.”

Dunque, MENO PRESCRIZIONI sull’utilizzo di camici, sovrascarpe, guanti e mascherine.

Il tutto sempre dopo aver attestato la sanificazione dei locali.

Tra le modifiche vi è anche un punto che interessa le ATTIVITÀ ALBERGHIERE, nonchè BALNEARI, e le ATTIVITÀ EDILIZIE:

“1. Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

a) previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli.

b) l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).”

Ancora, POSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO.

“Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00.”