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"Cura Italia" per la ristorazione. Ecco i suggerimenti di Alessandro Condurro

Coronavirus, interpretazione decreto "Cura Italia" per la ristorazione

"Cura Italia" per la ristorazione. Ecco i suggerimenti di Alessandro Condurro

di Alessandro Condurro

E’ delle 3 di stamattina la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17/03/2020 numero 18, il Decreto c.d. “Cura Italia”, contenente le definitive (per adesso…) disposizioni che dovrebbero permettere la ripresa dell’economia Italiana afflitta dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

Il decreto si compone di 127 articoli suddivisi in 5 titoli, ed entra in vigore da oggi. Come sempre accade in casi del genere, ci troviamo di fronte ad un elaborato lungo, prolisso, i cui articoli non sempre sono precisi, prestano il fianco a molteplici interpretazioni e rinviano a provvedimenti successivi buona parte delle misure a cui fanno riferimento. Cerchiamo di capire in sintesi quali sono le misure più importanti e soprattutto quelle che interessano il settore della ristorazione, i pubblici esercizi ed il commercio in generale, per rispondere a tutte le domande che ristoratori, dipendenti, artigiani, costretti a chiudere volontariamente e non, si stanno facendo in questi giorni di profondo sconforto.

- Il primo provvedimento di un certo rilievo è sicuramente indicato all’art. 22, che dà la possibilità alle aziende operanti in settori per i quali non è prevista la cassa integrazione ordinaria (tra gli altri, appunto, i ristoratori) di poter usufruire della cassa integrazione in deroga, previo accordo con organizzazioni sindacali (accordo non richiesto per le aziende con dipendenti da 1 a 5), per la durata della sospensione e comunque non oltre le 9 settimane, fatta esclusione per i lavoratori domestici. Tale trattamento vale per i dipendenti in forza al 23/02/2020, non per quelli assunti successivamente. Le aziende dovranno fare richiesta alle regioni o alle province autonome competenti territorialmente, le quali trasmetteranno il decreto di accettazione all’INPS che erogherà il trattamento ai lavoratori. Resta da sciogliere il dubbio, ed il decreto non lo ha fatto, se poter usufruire direttamente da subito di detto strumento speciale, oppure far consumare ai dipendenti prima tutte le ferie ed i permessi, per poi poter avviare detta pratica. Tale questione non è da poco conto, poiché le ferie ed i permessi sono interamente retribuiti a carico del datore di lavoro, che si troverebbe a pagare i dipendenti stando chiuso e quindi non incassando. Anche se i recenti orientamenti giurisprudenziali sono in tal senso (prima le ferie) la speranza è che un evento di tale gravità e novità assoluta, oltre che portata, possa far decidere per un’eccezione, altrimenti avrebbe poco senso.

- Gli articoli 27 e 28 stabiliscono, per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS e per i titolari di impresa iscritti alla gestione Artigiani e Commercianti, il famoso assegno una tantum di euro 600, una tantum perché ad oggi vale per il mese di marzo. Qualora la situazione di emergenza debba perdurare anche per il mese di aprile, non è sbagliato pensare che con apposito decreto si possa estendere l’assegno per un altro mese. Restano fuori coloro che versano ad altre forme di previdenza complementari o a casse private (avvocati, ingegneri, medici…commercialisti). Anche qui l’INPS dovrà emanare apposita circolare con modulo di domanda ed istruzioni.

- In ultima analisi, l’articolo 44 istituisce il Fondo per il reddito di ultima istanza, al quale potranno accedere tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, per il riconoscimento di un’indennità. Le modalità di funzionamento saranno rese note con decreto da adottare entro 30 giorni da oggi.

- Dalla data di entrata in vigore del decreto e per 60 giorni successivi alla stessa è preclusa la possibilità ai datori di lavoro di licenziare per giustificato motivo oggettivo.

- L’art. 60 e seguenti affrontano il tema dei versamenti e le tasse in scadenza nel mese di marzo. In linea di massima tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo sono posticipati al 20 marzo. Fanno eccezione alcune categorie ben identificate nell’articolo 61, che alla lettera e) del comma 2 parla esplicitamente di “soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub”.

Per questi soggetti sono sospesi tutti i pagamenti relativi a ritenute, contributi e Iva dal 3 marzo al 30 aprile. In pratica, i due pagamenti dell’f24 di marzo ed aprile slittano al 31 maggio in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio, senza sanzioni. Resta ferma per le società di capitali la tassa sulle concessioni governative (tassa vidimazione libri sociali) da pagare il 16, adesso 20, marzo.

- Sempre restando in ambito commercianti e ristoratori, l’art. 64 riconosce un credito di imposta nella misura del 50% della spesa per interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad n massimo di 20.000 euro, e per le attività svolte in locali commerciali in affitto (categoria C01), viene riconosciuto per il mese di marzo (al momento) un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, indipendentemente dal fatto che sia stato già pagato o meno. Tali due crediti di imposta potranno essere utilizzati in compensazione sui modelli f24 con appositi codici forniti dall’Agenzia delle Entrate.

- L’art. 67 sospende fino al 31 maggio tutte le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento da parte degli enti impositori. In questo periodo nessuno avrà avvisi nuovi; per quelli ricevuti prima dell’8 marzo ci sarà un termine di sospensione tipo quella feriale, per eventuali risposte da fornire, fino al 31 maggio. Al comma 4 dello stesso articolo, però vengono allungati di due anni i termini per i controlli fiscali relativi all’esercizio 2015, scadenti normalmente il 31/12/2020 ed adesso prorogati al 31/12/2022.

- L’art. 68 sospende anche i pagamenti delle cartelle emesse dall’agente della riscossione (ex Equitalia) fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine di sospensione (entro il 30 giugno) in un’unica soluzione.

Queste ad oggi le misure di maggior impatto sul settore della ristorazione e sul commercio in generale, restiamo in attesa dei vari decreti attuativi che daranno maggiori chiarimenti sui numerosi dubbi interpretativi.